Ai sensi dell’ articolo 6 della legge 184/83, come modificata dalla legge 141/2001, i requisiti per l’adozione nazionale e internazionale sono:

Riguardo lo stato familiare:

  • i coniugi devo essere uniti in matrimonio da almeno 3 anni
  • che siano trascorsi almeno tre anni sommando quelli matrimoniali e quelli di convivenza prematrimoniale.
  • l’adozione da parte di un genitore single è permessa quando:
  • quando tra la persona non coniugata e il minore straniero orfano di padre e di madre esiste un rapporto stabile e duraturo, preesistente alla morte dei genitori;
  • nel caso di adozione di un minore orfano di padre e di madre, in condizione di handicap ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104
  • nel caso di adozione di un minore per la cui particolare situazione è stata constatata l’impossibilità di affidamento preadottivo (ad esempio nel caso in cui, per le caratteristiche d’età o di salute, fisica o mentale, del minore, non si riesca a individuare una coppia aspirante all’adozione che abbia le caratteristiche adeguate alle necessità del minore, ovvero quando tra l’adottando e il single esiste una pregressa relazione affettiva particolarmente importante, la cui interruzione può verosimilmente produrre gravi danni psicologici al bambino).

 

Riguardo l’età, secondo la legge:

  • la differenza minima tra adottante e adottato è di 18 anni;
  • la differenza massima tra adottanti ed adottato è di 45 anni.

Tale limite può essere derogato se:

  • i coniugi adottano due o più fratelli, ed ancora se hanno un figlio minorenne naturale o adottivo.
  • se l’adozione riguarda un fratello o una sorella del minore già adottato dalla coppia.
  • se l’adozione riguarda contemporaneamente più fratelli, dei quali almeno uno abbia un’età rientrante nel limite fissato dalla legge.

Questo secondo la normativa italiana, ma è l’autorità straniera che decide l’abbinamento con il bambino adottabile.

In genere privilegia le coppie più giovani, in questo contesto i requisiti per loro necessari sono :

  • Essere in due;
  • Essere coniugati al momento della presentazione della dichiarazione di disponibilità;
  • provare documentalmente o per testimonianza, ove il matrimonio sia stato contratto da meno di tre anni, la continua, stabile, perdurante convivenza antecedentemente alla celebrazione del matrimonio per un periodo almeno pari al complemento a 3 anni;

non avere in corso nessun procedimento di separazione, nemmeno di fatto.

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