Bonus bebè: scadenza delle domande prorogata

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Il bonus bebè, il contributo riservato alle famiglie in cui nasce o viene adottato o preso in affidamento un figlio, è stato potenziato con l’ultima legge di stabilità.

L’11 agosto 2020, l’INPS ha pubblicato specifiche indicazioni in merito alla sospensione del decorso dei termini per le domande, prevista dal Decreto Cura Italia. Sono, inoltre, fornite indicazioni sui nuovi criteri ISEE applicabili per gli eventi del 2020 e per la gestione delle domande precedenti.

Bonus Bebè: domande prorogate

Il termine ordinario per l’assegno di natalità è fissato a 90 giorni dall’evento. In tal caso, la prestazione decorre dalla nascita stessa; se la domanda è tardiva, il beneficio spetta dalla data successiva della domanda. In quest’ultimo caso, si perdono le mensilità arretrate.

A causa del Covid-19, al termine dei 90 giorni, si applica la sospensione prevista dal decreto Cura Italia.

In sostanza:

  1. per le nascite/adozioni/affidamenti pre-adottivi verificatisi tra il 23 febbraio e il 1° giugno 2020, il termine di 90 giorni è rimasto sospeso. Il decorso è ricominciato a partire dal 2 giugno 2020. In conseguenza, le domande riferite al suddetto periodo si considerano tempestive se presentate entro 90 giorni, fino al 30 agosto 2020.
  2. la sospensione dei termini opera anche per eventi avvenuti dal 25 novembre 2019 al 23 febbraio 2020. Anche per questi, le domande sono considerate tempestive se giungono entro il 30 agosto 2020.

Domande con ISEE mancante o difforme

L’ISEE precisa che, per gli eventi del 2020, se l’attestazione ISEE minorenni è rilasciata con omissioni e/o difformità:

  • Il richiedente può regolarizzare la situazione;
  • la definizione della domanda in stato “accosta” comporta la liquidazione dell’importo minimo di 80 euro mensili (o 96 nel caso di figlio successivo al primo).

A seguito della regolarizzazione l’importo dell’assegno viene poi integrato dalla differenza.

Eventi 2017-2019

Per gli eventi del 2017 e del 2019, la cui prestazione è ancora pagata nel 2020 a causa della diversa durata prevista dalla normativa:

  • è necessaria la presentazione della DSU 2020, per rinnovare l’ISEE per l’annualità 2020;
  • è necessario il possesso di un ISEE minorenni in corso di validità, inferiore alla soglia di 25mila euro;
  • permane la decadenza della domanda in caso di superamento della soglia di legge di 25mila euro. Se l’utente torna in possesso dei requisiti, è necessaria la presentazione di una nuova domanda.
  • valgono anche per il 2020 le due fasce di ISEE previste dalla normativa.
  • permane la sospensione dell’istruttoria fino alla regolarizzazione da parte dell’utente.

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